Fatti

Il 26 giugno 2013, la Direzione della sicurezza del cantone di Uri ha condannato X. a una multa di 400 franchi svizzeri e alle spese di procedura di 150 franchi svizzeri per infrazione alla legge sulla circolazione stradale. La sentenza è stata notificata a X. il 9 luglio 2013. Il rappresentante legale di X., con sede in Germania, ha presentato opposizione alla sentenza il 12 e 15 luglio 2013 per via elettronica alla Direzione della sicurezza. La Direzione della sicurezza ha trasmesso l'opposizione al Ministero pubblico del cantone di Uri il 30 luglio 2013. Il Ministero pubblico ha deciso di non entrare nel merito dell'opposizione il 27 agosto 2013.

Il Tribunale cantonale del cantone di Uri ha respinto la denuncia di X. contro la decisione di non entrata in materia del Ministero pubblico il 16 dicembre 2013. X. ha presentato un ricorso in materia penale e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'obbligo per il Ministero pubblico di entrare nel merito dell'opposizione. La Corte federale è stata adita della causa.

Legge

La procedura davanti alle autorità penali competenti in materia di contravvenzioni è regolata per analogia dalle disposizioni sull'ordinanza penale (art. 357 comma 2 CPP). I cantoni non possono prevedere disposizioni di procedura contrarie o complementari. L'opposizione a un'ordinanza penale pronunciata dall'autorità penale competente in materia di contravvenzioni deve essere indirizzata a quest'ultima (art. 354 comma 1 CPP).

La disposizione di diritto cantonale che consente di attaccare le decisioni penali dell'autorità penale competente in materia di contravvenzioni presso il Ministero pubblico è contraria al diritto federale. Il Ministero pubblico, al quale l'autorità penale competente in materia di contravvenzioni trasmette un'opposizione, non è competente per statuire sulla sua validità. Solo il tribunale di primo grado è competente per statuire sulla validità dell'opposizione (art. 356 comma 2 CPP).

La procedura davanti alle autorità penali competenti in materia di…