Art. 17 CPP
Autorità penali delle contravvenzioni
1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni10 citazioni
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2Procedura dinanzi alle autorità penali delle contravvenzioni2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Beschwerdelegitimation der Übertretungsstrafbehörden2 citazioni
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Violazione del regolamento sulla circolazione stradale; non entrata nel merito1 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 29.11.20171 citazioniST.2016.82· 29/11/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.