Fatti
Il 20 dicembre 2012 si è verificato a Allschwil una collisione tra la motocicletta guidata da X. e il furgone di A. L'incaricato delle indagini B. ha condannato X., a nome della Procura di Basilea Campagna, con un ordine penale del 12 marzo 2013 per semplice violazione delle norme sulla circolazione stradale a una multa di Fr. 400.-. X. ha presentato opposizione contro l'ordine penale.
Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha annullato la sentenza del presidente del tribunale penale e ha rinviato la questione per una nuova decisione al tribunale penale. La Procura di Basilea Campagna ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se l'incaricato delle indagini B. fosse autorizzato a emanare autonomamente ordini penali. È giunto alla conclusione che il Cantone di Basilea Campagna non ha fatto uso della possibilità prevista dall'art. 17 cpv. 1 e dall'art. 311 cpv. 1 frase 2 CPP di trasferire la persecuzione e il giudizio delle contravvenzioni alle autorità amministrative. Di conseguenza, le procure sono competenti per la persecuzione e il giudizio delle contravvenzioni.
Secondo il § 12 cpv. 1 della legge di introduzione del Cantone di Basilea Campagna al Codice di procedura penale svizzero (EG StPO/BL), gli incaricati delle indagini sono autorizzati a compiere atti istruttori sotto la…