Art. 357 CPP

Procedura penale in materia di contravvenzioni

1 Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
2 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.
3 Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.
4 Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l’autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni
    · 01/02/2016 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Procedura dinanzi alle autorità penali delle contravvenzioni
    · 25/09/2014 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Baubusse
    · 19/04/2012 · 2 citazioni de Riassunto
  • Entscheid Kantonsgericht, 29.11.2017
    ST.2016.82
    · 29/11/2017 · 1 citazioni de
  • OG.2014.00033
    17/07/2014 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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