Art. 311 CPP
Raccolta delle prove ed estensione dell’istruzione
1 Il pubblico ministero raccoglie personalmente le prove. La Confederazione e i Cantoni determinano in che misura egli possa delegare singoli atti istruttori ai suoi collaboratori.
2 Il pubblico ministero può estendere l’istruzione ad altre persone o ad altri reati. L’articolo 309 cpv. 3 è applicabile.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti22 citazioni
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2Decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP)10 citazioni
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3Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni7 citazioni
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4Osservazioni da parte di investigatori privati; utilizzabilità nella procedura di dissigillamento e nell'istruzione penale4 citazioni
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5Abbandono del procedimento; confisca accessoria e confisca indipendente (art. 320 cpv. 2 seconda frase, art. 329 cpv. 4 seconda frase e art. 376 CPP; art. 70 CP); confisca nei confronti di una persona giuridica per la q…2 citazioni
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6Doveri di informazione negli interrogatori di polizia; persone informate sui fatti con facoltà di non deporre; inutilizzabilità delle dichiarazioni; art. 168, art. 177, art. 178 e art. 179 CPP1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen8 citazioni
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Qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz6 citazioni
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Apertura6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.