Fatti
Parti: Ministero pubblico del Canton Basilea Campagna (ricorrente) contro [A.] (opponente).
Tribunale: Tribunale federale, I. sezione di diritto pubblico.
Data della sentenza: 22 agosto 2014.
Contesto: Il Ministero pubblico del Canton Basilea Campagna ha condotto un'inchiesta penale contro [A.] per appropriazione indebita di veicoli in leasing. Il 5 dicembre 2012, durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati e sigillati vari documenti e supporti elettronici. Il 30 gennaio 2013 e il 13 marzo 2013 sono state adottate decisioni parziali di revoca del sigillo, che sono passate in giudicato. Il 10 gennaio 2014, il tribunale delle misure coercitive ha autorizzato la revoca del sigillo di una parte dei documenti rimanenti e ha disposto che il Ministero pubblico, dopo aver ricevuto i documenti desigillati, dovesse procedere a un esame e decidere quali documenti fossero ancora necessari per il procedimento penale e sequestrarli definitivamente.
Ricorso: Il Ministero pubblico ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale delle misure coercitive del 10 gennaio 2014, chiedendo l'annullamento del punto 4 del dispositivo della decisione impugnata e la constatazione che l'ordinanza di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico del Canton Basilea Campagna del 30 novembre 2012 nonché i relativi verbali di perquisizione e sequestro del 5 dicembre 2012 siano passati in giudicato.
Legge
Il Ministero pubblico, che dirige il procedimento, è generalmente autorizzato a presentare ricorso in materia penale contro le decisioni relative a misure investigative contestate (Art. 81 lett. a e lett. b n. 3 LTF; Art. 16 in combinato disposto con Art. 308 cpv. 1 e Art. 311 cpv. 1 CPP). Il Ministero pubblico sostiene che il 30 novembre 2012 ha emesso un'ordinanza di perquisizione e sequestro passata in giudicato. La disposizione nella decisione impugnata, secondo cui il Ministero pubblico deve "nuovamente" esaminare i documenti desigillati e decidere sulla loro definitiva confisca, viola il diritto federale. L'opinione del tribunale di prima istanza, secondo cui il 5 dicembre 2012 è avvenuto solo un sequestro provvisorio, non può essere conciliata con le disposizioni del CPP.
Dalla legge risulta che le perquisizioni domiciliari sono disposte con un'ordinanza scritta che indica, in particolare, i locali da perquisire (Art. 241 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPP). Le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione adottano le misure di sicurezza appropriate per raggiungere lo scopo della misura (Art. 242 cpv. 1 CPP). Se durante la perquisizione domiciliare vengono sequestrati provvisoriamente documenti (Art. 263 cpv. 3 CPP), si applicano le disposizioni del 3° paragrafo del 4° capitolo del 5° titolo del CPP sulla "perquisizione di documenti" (Art. 246-248 CPP). I documenti o i supporti elettronici sequestrati provvisoriamente possono essere esaminati dalle autorità inquirenti se vi è motivo di sospettare che contengano informazioni soggette a sequestro (Art. 246 CPP).
Nella decisione impugnata, il tribunale delle misure coercitive ha autorizzato la revoca del sigillo di una…