Art. 242 CPP
Esecuzione
1 Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.
2 Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Beschlagnahme / Siegelung4 citazioni
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OG.2020.000661 citazioni13/11/2020 · 1 citazioni de
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OG.2020.000671 citazioni13/11/2020 · 1 citazioni de
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