Art. 242 CPP

Esecuzione

1 Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.
2 Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Beschlagnahme / Siegelung
    · 24/11/2015 · 4 citazioni de Riassunto
  • OG.2020.00066
    13/11/2020 · 1 citazioni de
  • OG.2020.00067
    13/11/2020 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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