Art. 241 CPP

Mandato

1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2 Il mandato indica:
  1. a. le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
  2. b. lo scopo del provvedimento;
  3. c. le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.
4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fermo di polizia; perquisizione di carte e registrazioni; azione autonoma della polizia in caso di pericolo nel ritardo; utilizzabilità; reperto casuale; art. 215, 241 cpv. 3, art. 243 e 141 cpv. 3 CPP
    · 14/02/2013 · 84 citazioni Riassunto
  2. 2
    Competenza per ordinare una prova del sangue
    · 07/09/2017 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento
    · 24/05/2017 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Perquisizione di sicurezza
    · 03/03/2016 · 10 citazioni Riassunto
  5. 5
    Esigenza della successiva conferma scritta del sequestro ordinato oralmente
    · 03/10/2024 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Perquisizione personale
    · 18/12/2019 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.