Art. 241 CPP
Mandato
1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2 Il mandato indica:
- a. le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
- b. lo scopo del provvedimento;
- c. le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.
4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fermo di polizia; perquisizione di carte e registrazioni; azione autonoma della polizia in caso di pericolo nel ritardo; utilizzabilità; reperto casuale; art. 215, 241 cpv. 3, art. 243 e 141 cpv. 3 CPP84 citazioni
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2Competenza per ordinare una prova del sangue15 citazioni
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3Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento12 citazioni
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4Perquisizione di sicurezza10 citazioni
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5Esigenza della successiva conferma scritta del sequestro ordinato oralmente3 citazioni
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6Perquisizione personale3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Apertura23 citazioni
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Gewerbsmässige Hehlerei; Strafzumessung, Willkür, rechtliches Gehör21 citazioni
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Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (Art. 117 Abs. 2 AIG); Unverwertbarkeit von Beweismitteln18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.