Fatti

Il Tribunale di polizia del distretto di Losanna ha condannato il ricorrente, con sentenza del 9 aprile 2014, per furto di minima entità (art. 139 cpv. 172ter CP), danni alla proprietà e ingiuria e violenza o minaccia nei confronti delle autorità e dei funzionari (art. 285 cpv. 1 CP e 177 CP). È stato condannato a una pena pecuniaria di 120 giorni multa a 30 franchi al giorno, nonché a una multa di 300 franchi con pena sostitutiva di 3 giorni. Il tribunale ha inoltre liquidato le conclusioni civili a favore di diverse parti, tra cui LNA A. SA e LNA E. SA, per un importo complessivo di 10 358,00 franchi.

LNA Corte d’appello penale del Tribunale cantonale vodese ha riformato tale sentenza con ordinanza del 11 agosto 2014. Ha assolto il ricorrente per il reato di danni alla proprietà in relazione alla denuncia della A. SA, giudicata tardiva, ma ha confermato LNA condanna per furto di minima entità, ingiuria e violenza o minaccia nei confronti delle autorità. Ha altresì confermato LNA liquidazione delle conclusioni civili della A. SA.

I fatti ritenuti dalla Corte d’appello sono i seguenti

  • Il 1° agosto 2012 a Losanna, il ricorrente si è opposto con violenza a una perquisizione corporale ordinata da agenti della polizia ferroviaria, rendendo necessaria LNA sua apprensione e l’applicazione delle manette. Ha insultato e minacciato gli agenti di vendicarsi.
  • Il 3 settembre 2012 a Losanna, il ricorrente ha sottratto generi alimentari e una bevanda per un importo complessivo di 21,20 franchi in un negozio, per poi riporre gli articoli dopo essere stato sorpreso da un vigilante.
  • Nel febbraio 2013, il ricorrente ha realizzato graffiti su diversi immobili, tra cui quelli gestiti dalla A. SA e dalla E. SA.

Il ricorrente ha proposto un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale avverso tale ordinanza, chiedendo LNA propria assoluzione totale e il rigetto delle conclusioni civili della E. SA, nonché LNA condanna della A. SA e del Pubblico Ministero vodese al pagamento di un’indennità di 5 266,46 franchi ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato tre principali motivi sollevati dal ricorrente: LNA legalità della perquisizione di sicurezza, LNA qualificazione del furto di minima entità e LNA liquidazione delle conclusioni civili.

1. Legalità della perquisizione di sicurezza e condanna per violenza nei confronti delle autorità

Il ricorrente contestava LNA legalità della perquisizione di sicurezza alla quale si era opposto, invocando l’assenza di sospetti e l’illegalità della misura. Il Tribunale federale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 241 cpv. 4 CPP, LNA polizia può procedere a una perquisizione di sicurezza su una persona apprensionata o arrestata, segnatamente per garantire LNA sicurezza delle persone. L’apprensione ai sensi dell’art. 215 CPP non presuppone necessariamente un sospetto di reato, e LNA perquisizione non era manifestamente illegale. Pertanto, l’opposizione del ricorrente, accompagnata da violenza, costituiva un reato ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 CP. L’art. 177 cpv. 2 CP, invocato dal ricorrente per giustificare l’assenza di pena per l’ingiuria, era inapplicabile, poiché LNA condotta dei poliziotti non era censurabile.

2. Impunità del tentativo di furto di minima entità

Il ricorrente contestava LNA propria condanna per furto di minima entità, sostenendo che i fatti non fossero provati o che il tentativo non fosse punibile. Il Tribunale federale ha ricordato che il furto di minima entità (art. 172ter CP) è una contravvenzione e che il tentativo è punibile solo se LNA legge lo prevede espressamente (art. 105 cpv. 2 CP). Nella fattispecie, il valore…