Art. 177 CP
Ingiuria
1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3 Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 74_IV_9837 citazioni01/01/1948 · 37 citazioni
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2Lesioni personali gravi (art. 122 CP), discriminazione razziale (art. 261bis cpv. 4 prima metà CP); concorso ideale35 citazioni
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3Ingiuria, querela penale32 citazioni
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4Aus den Erwägungen: 1. Der Schlag der Frau Stirnimann hat beim Beschwerdeführer ... Erwägung 2 2. Gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB kann der Richter einen oder b ... Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Johannes Sokoll ,32 citazioniDTF 72_IV_20· 01/01/1946 · 32 citazioni
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5Art. 177 cp.2CP29 citazioni
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6Art. 177, 173 num. 2 e 3 CP28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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77 citazioni
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Mehrfache üble Nachrede, mehrfache Beschimpfung33 citazioni
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29 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.