Art. 177 CP

Ingiuria

1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3 Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 74_IV_98
    01/01/1948 · 37 citazioni
  2. 2
    Lesioni personali gravi (art. 122 CP), discriminazione razziale (art. 261bis cpv. 4 prima metà CP); concorso ideale
    · 05/07/2007 · 35 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ingiuria, querela penale
    · 04/05/2005 · 32 citazioni Riassunto
  4. 4
    Aus den Erwägungen: 1. Der Schlag der Frau Stirnimann hat beim Beschwerdeführer ... Erwägung 2 2. Gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB kann der Richter einen oder b ... Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Johannes Sokoll ,
    DTF 72_IV_20
    · 01/01/1946 · 32 citazioni
  5. 5
    Art. 177 cp.2CP
    · 11/07/1957 · 29 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 177, 173 num. 2 e 3 CP
    · 10/02/1967 · 28 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.