Fatti

La causa riguarda un'ingiuria commessa dal ricorrente Kollbrunner, che ha definito i suoi avversari processuali Merk e Christen come "canaglie" in una lettera. Ciò è avvenuto dopo che un cugino di Kollbrunner aveva reso una testimonianza favorevole ai suoi avversari processuali. Kollbrunner è stato riconosciuto colpevole di ingiuria e condannato a una multa. Ha presentato un ricorso per nullità e ha sostenuto che il comportamento dei suoi avversari processuali costituiva una provocazione ai sensi dell'art. 177 cpv. 2 CP.

Le parti erano coinvolte in un procedimento di divorzio e in diversi processi per diffamazione. Il ricorrente Kollbrunner aveva scritto una lettera al suo cugino, in cui criticava la sua posizione e insultava i suoi avversari processuali Merk e Christen.

Legge

Il tribunale doveva decidere se l'ingiuria commessa da Kollbrunner fosse stata provocata direttamente dal comportamento dei suoi avversari processuali. Ai sensi dell'art. 177 cpv. 2 CP, il giudice può esentare il colpevole dalla pena se il diffamato, con il suo comportamento indecoroso, ha dato direttamente occasione all'ingiuria.

Il tribunale ha stabilito che la condizione per l'esenzione dalla pena è che l'ingiuria sia stata causata da un comportamento riprovevole del diffamato e che sia avvenuta immediatamente dopo la provocazione. Il carattere dell'immediatezza va inteso in senso temporale, nel senso che il colpevole agisce sotto l'impulso dell'emozione provocata dal…