Fatti
Il 6 dicembre 2019 il ricorrente A. è stato controllato alla frontiera di Au (SG) da agenti del Corpo di guardia di confine al momento dell’ingresso in Svizzera. Nel bagagliaio del suo veicolo sono stati rinvenuti 175 piantine di canapa e nella tasca della sua giacca 0,7 grammi di marijuana. È stata allertata la polizia cantonale di San Gallo e la procura è stata informata delle risultanze.
Il 12 maggio 2021 il Tribunale circolare del Rheintal ha assolto A. dall’accusa di contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti (LStup), ma lo ha condannato per il reato di violazione della LStup (importazione di stupefacenti) a una pena pecuniaria condizionale di 50 tassi giornalieri da Fr. 30.- e ha disposto la confisca e la distruzione delle piantine di canapa e della marijuana sequestrate. Le spese processuali sono state poste a carico di A. per il 90 % e dello Stato per il 10 %. La domanda di rimborso delle spese è stata respinta.
Il Tribunale cantonale di San Gallo ha annullato con decisione del 23 agosto 2022 la sentenza del Tribunale circolare e ha assolto A. dall’accusa di contravvenzione alla LStup, ma lo ha condannato per il reato di violazione della LStup (importazione di 175 piantine di canapa). È stata disposta la confisca e la distruzione degli oggetti sequestrati e la domanda di rimborso delle spese è stata nuovamente respinta.
A. ha quindi proposto ricorso penale al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata nonché l’assoluzione da tutte le accuse. Inoltre, ha richiesto un rimborso delle spese pari a Fr. 712.80 a carico dello Stato. In via subordinata, ha chiesto la rimessione del procedimento alla corte di grado per la decisione sulle conseguenze accessorie.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di A., in particolare con riguardo alla utilizzabilità delle prove ottenute mediante il sequestro delle piantine di canapa. Il nucleo della controversia riguardava la questione se il sequestro disposto oralmente dalla procura dovesse essere confermato per iscritto successivamente e se tale adempimento costituisse una norma di validità o di ordine.
Il Tribunale federale ha constatato che il sequestro, ai sensi dell’art. 263 cpv. 2 CPP, può essere disposto oralmente in casi urgenti, ma deve essere confermato per iscritto successivamente. L’obbligo di conferma scritta successiva è da qualificare come norma di validità ai sensi dell’art. 141 cpv. 2 CPP. Lo scopo di tutela di tale disposizione consiste nell’assicurare il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) e nell’obbligo di documentazione delle autorità. Solo mediante una conferma scritta la persona interessata può comprendere la motivazione del sequestro e, eventualmente, proporre un ricorso. Il termine di ricorso di 10 giorni ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP decorre unicamente a partire dalla notifica scritta dell’ordine di sequestro.
Nel caso di specie, il sequestro disposto oralmente dalla procura non è stato confermato per iscritto successivamente. Ne è derivato che la motivazione del sequestro non è stata documentata negli atti e il ricorrente non ha ricevuto un provvedimento impugnabile. La corte di grado…