Art. 198 CPP
Competenza
1 Possono ordinare provvedimenti coercitivi:
- a. il pubblico ministero;
- b. l’autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio;
- c. la polizia, nei casi previsti dalla legge.
2 La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fermo di polizia; perquisizione di carte e registrazioni; azione autonoma della polizia in caso di pericolo nel ritardo; utilizzabilità; reperto casuale; art. 215, 241 cpv. 3, art. 243 e 141 cpv. 3 CPP35 citazioni
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2Competenza per ordinare una prova del sangue20 citazioni
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3Competenza per ordinare un test preliminare secondo l'art. 10 cpv. 2 OCCS17 citazioni
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4Rifiuto di sottoporsi a provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti; sufficienti motivi di sospetto per la loro esecuzione; valore probatorio15 citazioni
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5Osservazioni da parte di investigatori privati; utilizzabilità nella procedura di dissigillamento e nell'istruzione penale9 citazioni
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6Sequestro temporaneo a copertura della multa e delle spese procedurali presumibili da parte della polizia7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vanificazione delle misure volte ad accertare l'inidoneità alla guida16 citazioni
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Gewerbsmässige Hehlerei; Strafzumessung, Willkür, rechtliches Gehör13 citazioni
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13 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.