Fatti

Il ricorrente X. è stato richiesto dalla polizia, a causa del sospetto di incapacità di guida dovuta all'uso di droghe, di sottoporsi a un test antidroga rapido, al quale tuttavia si è opposto. È stato quindi condannato per violazione della LCStr (Legge sulla circolazione stradale) per aver ostacolato le misure volte ad accertare l'incapacità di guida. Il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 OCCS (Ordinanza concernente i controlli della circolazione stradale), la polizia è autorizzata a ordinare un test antidroga rapido se vi sono indizi che la persona controllata sia incapace di guidare a causa di una sostanza diversa dall'alcol. Per ordinare tale test preliminare non è necessario un sospetto sufficientemente fondato ai sensi dell'art. 197 cpv. 1 lett. b CPP (Codice di procedura penale), in quanto si tratta di una misura nell'ambito dell'attività di controllo di…