Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Kulm per ostacolo a misure volte ad accertare l'incapacità di guidare ai sensi dell'art. 91a cpv. 1 LCStr. Il 3 giugno 2014 si era rifiutato, in qualità di conducente di veicoli a motore, di sottoporsi al prelievo di sangue ordinato. Il Tribunale cantonale di Argovia ha respinto il suo ricorso contro questa sentenza. Con ricorso in materia penale, [X.] ha chiesto al Tribunale federale di essere assolto dall'accusa di "ostacolo a un prelievo di sangue". Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la sentenza del Tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha spiegato che, ai sensi dell'art. 198 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 241 cpv. 1 CPP, il prelievo di sangue forzato è di competenza del Ministero pubblico. Tale ordinanza deve essere emessa per iscritto o quantomeno confermata per iscritto in un secondo momento. Tuttavia, negli atti del Ministero pubblico non è stata trovata alcuna prova che esso abbia ordinato o successivamente confermato per iscritto il prelievo di sangue. Di conseguenza, non vi era…