Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente (A.) impugna una decisione di dissequestro del Tribunale delle misure coercitive del Canton Soletta, che aveva autorizzato il dissequestro di oggetti e registrazioni sequestrati durante una perquisizione domiciliare. La Procura del Canton Soletta indaga A. per il sospetto di frode assicurativa professionale, avendo questi ricevuto, dopo un incidente nel 2003, varie prestazioni assicurative (LAINF, IV, assicurazioni private sulla vita). La compagnia assicurativa aveva fatto sorvegliare A. tra il 2006 e il 2013 tramite investigatori privati, i cui risultati erano stati riassunti in una perizia privata e trasmessi alla Procura. Quest’ultima aveva utilizzato i risultati della sorveglianza per fondare il sospetto di reato ai fini di misure coercitive come la perquisizione domiciliare e il dissequestro.
Fatto: A. subì nel 2003 un trauma cranico e una lesione al piede, in seguito ai quali gli fu riconosciuta una totale incapacità lavorativa. La compagnia assicurativa presentò nel 2015 una denuncia penale e una querela privata per frode assicurativa, dopo che una perizia privata aveva giunto a conclusioni diverse rispetto a quella psichiatrica del 2010. La Procura aprì un procedimento penale nel 2016 e sequestrò durante una perquisizione diversi oggetti e registrazioni, il cui dissequestro fu richiesto da A. Il Tribunale della custodia cautelare autorizzò il dissequestro, contro il quale A. propose ricorso al Tribunale federale.
Legge
Mancanza di base legale per le osservazioni private: Il Tribunale federale constata che le osservazioni sistematiche effettuate da investigatori privati nel processo penale non hanno base legale. Tale prassi viola l’art. 8 CEDU e l’art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 36 cpv. 1 Cost., poiché non esistono disposizioni legislative sufficientemente chiare e dettagliate in merito all’ordinanza, allo svolgimento, alla durata, alla conservazione e alla tutela giurisdizionale. La Corte EDU ha confermato tale principio nella sentenza Vukota-Bojic c. Svizzera, e il Tribunale federale ha recepito tale giurisprudenza in DTF 143 I 377 in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Tali principi valgono anche nel diritto processuale penale, poiché le osservazioni private costituiscono un’interferenza nella sfera privata paragonabile alle misure coercitive e necessitano pertanto di una base legale.
Nessun divieto automatico di utilizzabilità: L’illegittimità della raccolta delle prove non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità nel procedimento penale. Secondo l’art. 141 cpv. 2 CPP, l’utilizzabilità delle prove raccolte illegalmente è ammessa eccezionalmente se indispensabile per accertare gravi reati. La valutazione dell’utilizzabilità spetta in linea di principio al giudice del merito nella decisione definitiva, salvo che l’inutilizzabilità sia evidente. Nel procedimento di dissequestro (art. 248 CPP) è necessario un esame esaustivo solo se l’inutilizzabilità è manifesta o se sono interessati ostacoli legali al dissequestro (ad es. art. 197 cpv. 1 lett. a CPP).
Nessun divieto assoluto di utilizzabilità: I risultati delle osservazioni private non costituiscono prove vietate ai sensi dell’art. 140 CPP o dell’art. 141 cpv. 1 secondo periodo CPP. La legge non…