Art. 282 CPP
Condizioni
1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:
- a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;
- b. altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Osservazioni da parte di investigatori privati; utilizzabilità nella procedura di dissigillamento e nell'istruzione penale24 citazioni
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2Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni10 citazioni
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37 citazioni
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4Utilizzabilità di prove raccolte illecitamente da un privato cittadino; condizione di un'ipotetica acquisizione lecita da parte delle autorità penali5 citazioni
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5Carcerazione per rischio semplice di recidiva; requisito dei precedenti penali0 citazioni
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6Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug; faires Verfahren, Unschuldsvermutung, Untersuchungsgrundsatz etc.9 citazioni
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9 citazioni
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Beweiserhebung und Beweisverwertbarkeit (banden- und gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung etc.); Entschädigung7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.