Fatti
Il Tribunale superiore del Cantone Argovia ha condannato in data 11 marzo 2024 il ricorrente A. per rapina qualificata (pericolosa per la vita) e violazione di domicilio a danno di D.C. e E.C. a una pena detentiva di 9 anni e 3 mesi, con detrazione della custodia cautelare subita, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Contemporaneamente, ha condannato il coimputato B. per gli stessi reati a una pena detentiva di 8 anni e 2 mesi e mezzo, anch’essa con detrazione della custodia cautelare, revocando la sospensione condizionale di una pena pecuniaria preesistente. Entrambi i ricorrenti sono stati inoltre condannati all’espulsione dal territorio nazionale per 15 anni.
Le accuse si basavano su riprese video di telecamere di sorveglianza di un terreno confinante e di una stazione di servizio, realizzate da privati. I ricorrenti hanno eccepito che tali riprese erano state ottenute illegalmente e che pertanto non potevano essere utilizzate come prova. Il Tribunale superiore ha tuttavia ritenuto ammissibile l’utilizzo delle riprese, poiché le autorità penali avrebbero potuto realizzarle legittimamente in via ipotetica e trattandosi di un reato grave.
I ricorrenti [A.] e [B.] hanno quindi proposto ricorso penale (numeri di procedimento 6B_385/2024 e 6B_390/2024) dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’assoluzione e l’annullamento delle sentenze. Essi hanno sostenuto che le riprese video non potevano essere utilizzate come prova, poiché al momento della loro realizzazione non sussisteva alcun sospetto di reato e pertanto le autorità penali non avrebbero potuto ottenerle legittimamente in via ipotetica.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza in materia di utilizzabilità di prove ottenute illegalmente da privati e ha precisato il parametro di valutazione da applicare. Ha chiarito che, ai fini della valutazione dell’ipotesi di acquisizione legittima da parte delle autorità penali, occorre applicare un criterio di valutazione astratto. Non rileva se al momento dell’acquisizione privata della prova sussistesse già un concreto sospetto di reato, bensì se le autorità penali avrebbero potuto acquisire legittimamente le prove in base alla normativa astratta. Ciò significa che vanno considerate solo le limitazioni legislative che possono essere applicate in via astratta, senza richiedere una valutazione delle circostanze concrete del caso specifico.
Il Tribunale ha sottolineato che l’ipotesi di acquisizione statale legittima non si basa sulla concreta possibilità delle autorità penali, bensì sul fatto che le prove siano astrattamente ricomprese nel dispositivo probatorio legale e che non sussistano limitazioni legislative (ad esempio, divieti di sequestro ai sensi dell’art. 264 CPP o il requisito di un reato catalogato ai sensi dell’art. 269 cpv. 2 CPP). Non vanno invece valutati il sospetto di reato e la proporzionalità, poiché ciò richiederebbe una valutazione concreta delle circostanze…