Art. 140 CPP
Metodi probatori vietati
1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2 L’uso di siffatti metodi è pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Osservazioni da parte di investigatori privati; utilizzabilità nella procedura di dissigillamento e nell'istruzione penale71 citazioni
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2Utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)58 citazioni
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346 citazioni
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4Utilizzabilità nel procedimento penale di filmati registrati con dashcam da privati30 citazioni
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5Apertura dell'istruzione penale27 citazioni
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6Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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39 citazioni
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37 citazioni
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29 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.