Fatti

L’indagato si trovava in custodia cautelare per il sospetto di traffico qualificato di cocaina. All’inizio di giugno 2016, in un quaderno di appunti che intendeva consegnare a un’insegnante di lingue, gli vennero sequestrati un biglietto con le sue credenziali di accesso (nome utente e password) all’account Facebook. La Procura regionale di Berna Giura-Seeland fece quindi accedere, il 9 giugno 2016, online e utilizzando le credenziali ottenute, all’account Facebook dell’indagato tramite la polizia cantonale, visionando e sequestrando provvisoriamente le chat rilevanti ai fini probatori. L’indagato presentò il 26 settembre 2016 una richiesta di sigillatura di tutte le registrazioni raccolte, dopodiché la Procura inoltrò un’istanza di desigillatura al giudice cantonale delle misure coercitive. Con decisione del 14 dicembre 2016, il giudice delle misure coercitive accolse parzialmente l’istanza di desigillatura. Contro tale decisione, l’indagato propose ricorso al Tribunale federale il 30 gennaio 2017, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto integrale dell’istanza di desigillatura.

Legge

Il Tribunale federale ha dapprima verificato se la ricerca online e il sequestro provvisorio delle chat su Facebook fossero conformi alle disposizioni del Codice di procedura penale (CPP). Ha constatato che gli articoli 269–279 CPP non sono applicabili ai cosiddetti servizi internet derivati come Facebook, poiché questi non sono fornitori di servizi di telecomunicazione ai sensi della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni (LSCPT). La raccolta dei dati non è avvenuta tramite intercettazione delle telecomunicazioni, bensì attraverso una ricerca online sull’account Facebook dell’indagato, protetto da password, cui le autorità investigative avevano ottenuto accesso tramite un biglietto sequestrato.

Il giudice ha sottolineato che l’utilizzo di Internet per indagini penali è in linea di principio ammissibile, purché siano soddisfatte le condizioni legali per le misure coercitive. Nel caso di specie ricorreva una situazione di pericolo imminente, poiché l’indagato aveva tentato di far uscire dal carcere le sue credenziali di accesso come biglietto clandestino, compiendo così atti di collusione. La Procura era quindi legittimata a utilizzare le credenziali sequestrate per effettuare la ricerca online e sequestrare provvisoriamente le chat. Tali misure si fondavano sugli articoli 246, 241 cpv. 3, 263 cpv. 3 e 265 cpv. 4 CPP, che consentono il sequestro provvisorio di mezzi di prova in casi urgenti.

Il Tribunale federale ha inoltre respinto l’obiezione dell’indagato secondo cui la raccolta dei dati violerebbe il principio di territorialità. Poiché la ricerca online è avvenuta tramite server ubicati in Svizzera e non sono state poste in essere azioni…