Art. 192 CPP

Reperti probatori

1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.
2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.
3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)
    · 07/10/2019 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento
    · 24/05/2017 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.