Art. 192 CPP
Reperti probatori
1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.
2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.
3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)8 citazioni
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2Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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5 citazioni12/01/2017 · 5 citazioni de
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Nötigung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.