Art. 196 CPP
Definizione
I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
- a. assicurare le prove;
- b. garantire la presenza di persone durante il procedimento;
- c. garantire l’esecuzione della decisione finale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1"Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località)82 citazioni
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2Osservazioni da parte di investigatori privati; utilizzabilità nella procedura di dissigillamento e nell'istruzione penale15 citazioni
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3Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento15 citazioni
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4Diritto di chiedere l'apposizione di sigilli14 citazioni
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5Esigenze relative agli indizi di reato in caso di perquisizione domiciliare; inammissibile ricerca generalizzata e indeterminata di prove13 citazioni
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6Assistenza giudiziaria nazionale, inammissibilità di mezzi coercitivi procedurali6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Detenzione preventiva23 citazioni
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Entschädigung und Genugtuung nach Verfahrenseinstellung18 citazioni
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Entnahme einer DNA-Probe und erkennungsdienstliche Erfassung17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.