Fatti
Il 15 dicembre 2009 la Procura del Cantone di San Gallo presentò al Tribunale circolare di Werdenberg-Sarganserland un’accusa nei confronti dell’avvocato X. per più reati contro la LCSl (RS 241). X. era sospettato di aver partecipato alla creazione di invii di massa con contenuto ingannevole e fraudolento, nonché alla dissimulazione dell’origine e del flusso dei fondi ottenuti tramite tali azioni. Con decisione del 7 giugno 2012, il Tribunale circolare respinse l’accusa. Successivamente, la Procura estese il procedimento penale ai reati di truffa professionale e riciclaggio qualificato di denaro.
Il 16 ottobre 2012, Y., l’ex autista di X., comunicò telefonicamente alla Procura di disporre di dati che aveva ricevuto da X. per occultarli. Y. trasmise alla Procura un link internet che consentiva l’accesso ai dati memorizzati su un server. Dopo una prima valutazione e selezione dei dati rilevanti per il caso, la Procura rese disponibile a X. l’intero set di dati nonché i dati destinati agli atti. Con lettera del 22 gennaio 2013, X. chiese che la documentazione fosse completamente rimossa dagli atti d’indagine e sigillata tempestivamente ai sensi dell’art. 248 CPP. Il 5 febbraio 2013, la Procura sigillò i supporti di dati e le cartelle contenenti dati stampati.
Il 7 febbraio 2013, la Procura presentò al Tribunale cantonale delle misure coercitive una domanda di dissequestro e perquisizione. Il Tribunale cantonale delle misure coercitive garantì a X. il diritto di essere sentito e avviò un secondo scambio di scritti. X. sostenne che i dati erano stati acquisiti illecitamente da Y., il quale lo aveva inoltre estorto. Era in corso un procedimento penale nei confronti di Y. Con decisione del 4 giugno 2013, il Tribunale cantonale delle misure coercitive respinse la richiesta della Procura e dispose la restituzione a X. dei supporti di dati sigillati nonché la distruzione delle cartelle sigillate contenenti dati stampati. Il Tribunale ritenne che mancasse un sufficiente sospetto in ordine alle accuse.
Con ricorso penale del 2 luglio 2013, la Procura chiese al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale cantonale delle misure coercitive e di autorizzare la libera acquisizione degli oggetti sigillati per gli atti. Il Tribunale federale respinse il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale esaminò il ricorso della Procura e confermò la legittimità della sigillatura effettuata dall’avvocato indagato X. La questione giuridica centrale riguardava la titolarità a presentare una domanda di sigillatura ai sensi dell’art. 248 cpv. 1 CPP e la delimitazione rispetto ai divieti di sequestro di cui all’art. 264 CPP.
1. Interpretazione dell’art. 248 cpv. 1 CPP e rapporto con l’art. 264 CPP Il Tribunale federale chiarì che il diritto alla sigillatura ai sensi dell’art. 248 cpv. 1 CPP deve essere commisurato alla facoltà di opporsi a un sequestro ai sensi dell’art. 264 cpv. 3 CPP. Sono titolari del diritto a presentare una domanda di sigillatura non solo il detentore del potere di fatto sulle registrazioni, ma anche le persone che, indipendentemente dai rapporti di possesso, vantano un interesse giuridicamente protetto alla riservatezza del contenuto delle registrazioni. Tale categoria comprende in particolare la persona indagata nonché i soggetti legittimati a rifiutare la testimonianza ai sensi degli art. 170–173 CPP.
2. Tutela dei diritti fondamentali e proporzionalità La perquisizione di registrazioni private incide sul diritto alla sfera privata ai sensi dell’art. 13 Cost. e, in caso di segreti professionali, sulla libertà economica ai sensi dell’art. 27 Cost.. Le ingerenze nei diritti fondamentali sono ammesse solo se fondate su una base legale, perseguono un interesse pubblico, sono proporzionate e rispettano il nucleo essenziale del diritto fondamentale. Il Tribunale federale ha sottolineato che la sigillatura, in quanto misura immediata, deve garantire che le autorità penali non procedano a perquisizioni, acquisizioni o utilizzazioni di ciò che, ai sensi dell’art. 264 cpv. 1 CPP, non può essere sequestrato per motivi di tutela del segreto. Una perquisizione contro la volontà espressa dell’interessato costituisce un’ingerenza nella sua sfera privata tutelata costituzionalmente, indipendentemente da come le autorità penali siano entrate in possesso della documentazione.
3. Legittimazione a presentare una domanda di sigillatura Il Tribunale federale ha disatteso la tesi della ricorrente secondo cui solo il detentore del potere di fatto sarebbe legittimato a chiedere la sigillatura. Al contrario, la legittimazione a presentare una domanda di sigillatura deve essere interpretata in modo estensivo al fine di garantire una tutela efficace del segreto. Tale conclusione deriva dal collegamento sistematico e teleologico tra l’art. 248 CPP e l’art. 264 CPP, in particolare…