Art. 170 CPP
Per segreto d’ufficio
1 I funzionari ai sensi dell’articolo 110 cpv. 3 CP e i loro ausiliari come pure i membri di autorità e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.
2 Essi sono tenuti a deporre se:
- a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o b. ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.
3 L’autorità superiore rilascia l’autorizzazione a deporre quando l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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116 citazioni
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2Esigenza, per un agente di polizia, di un'autorizzazione a deporre in qualità di testimone in una procedura penale7 citazioni
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3Procedura di cernita nell'ambito del dissigillamento2 citazioni
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4Divieto di sequestro di documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Entsiegelungsgesuch6 citazioni
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5 citazioni16/01/2020 · 5 citazioni de
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Strafverfahren; Entsiegelung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.