Fatti

La Procura del Cantone San Gallo, Ufficio d’inchiesta di Uznach, conduce un procedimento penale per peculato, minaccia (eventualmente violenza privata) e truffa nei confronti dell’avvocato [A.] . Il 27 aprile 2021 sono state eseguite perquisizioni domiciliari in quattro diversi locali abitativi e commerciali del ricorrente. In tale occasione sono stati sequestrati corrispondenza ed atti sia elettronici che cartacei. Lo stesso giorno, il ricorrente ha richiesto il sigillo dei documenti sequestrati.

Il 14 maggio 2021 la Procura ha chiesto lo sblocco e la perquisizione dei beni sequestrati. Il Giudice cantonale delle misure coercitive di San Gallo ha emesso, il 2 novembre 2021, una decisione con la quale ha disposto lo sblocco di alcuni documenti, mentre altri sono rimasti sigillati e devono essere restituiti al ricorrente al passaggio in giudicato. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso penale al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione cantonale e il diniego dello sblocco dei documenti sequestrati. La Procura non ha presentato osservazioni, mentre la Procura ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale federale ha concesso al ricorrente l’effetto sospensivo il 18 gennaio 2022 e gli ha richiesto di presentare una controreplica.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso e diritto di essere sentiti

Il Tribunale federale esamina il ricorso penale sotto il profilo delle violazioni del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Il ricorrente deduce che lo sblocco violerebbe i suoi diritti alla riservatezza (segreto bancario, segreti commerciali, sfera privata). Il Tribunale federale ritiene il ricorso ammissibile, poiché sussiste il rischio di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Tuttavia, l’onere di motivazione del ricorrente non è adempiuto in tutti i punti, in particolare non è stata fornita un’adeguata disamina delle argomentazioni della precedente istanza. Non si riscontra alcuna violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché la precedente istanza ha assolto il proprio onere di motivazione e il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2. Obbligo di tenuta degli atti e diritto di accesso agli atti

Il ricorrente censura la precedente istanza per aver violato l’obbligo di tenuta degli atti, poiché gli ordini di perquisizione domiciliare non figuravano negli atti. Il Tribunale federale chiarisce che la precedente istanza non può esaminare atti che non possiede. Non si riscontra alcuna violazione del diritto di accesso agli atti, poiché la Procura ha affermato che gli ordini si trovano nei suoi atti e il ricorrente non lo ha contestato. Inoltre, la verifica della legittimità delle perquisizioni domiciliari compete al giudice del merito, non al giudice dello sblocco.

3. Ammissibilità della triage preliminare e utilizzabilità delle prove

Il ricorrente eccepisce che le autorità penali, durante le perquisizioni domiciliari, avrebbero effettuato un’illecita triage preliminare dei dati sequestrati. Il Tribunale federale conferma che una verifica sommaria tematica per assicurare potenziali mezzi di prova rilevanti è ammissibile (art. 247 cpv. 2 CPP). Tuttavia, una ricerca dettagliata dei contenuti può essere effettuata solo dopo aver dato la possibilità di presentare osservazioni (art. 247 cpv. 1 CPP). Non esiste un divieto espresso di utilizzazione delle prove derivanti da una triage preliminare illecita. La precedente istanza non ha riscontrato violazioni dell’art. 247 cpv. 2 CPP e il ricorrente non ha fornito indicazioni concrete su comportamenti illeciti delle autorità penali.

4. Diritto di accesso agli atti prima della triage giudiziaria e interessi alla riservatezza

Il ricorrente deduce di non aver avuto accesso agli atti sigillati prima della triage giudiziaria, il che violerebbe il suo diritto di essere sentiti. Il Tribunale federale precisa che il titolare dei documenti sequestrati ha l’onere processuale di motivare adeguatamente gli interessi alla riservatezza. Un accesso completo agli atti è necessario solo in via eccezionale, qualora la parte interessata dimostri in modo comprensibile di non poter motivare i propri interessi alla riservatezza senza una visione d’insieme. Il ricorrente non ha fornito tale eccezione. Inoltre, la precedente istanza ha circoscritto tematicamente i documenti sequestrati (ad es. «corrispondenza in relazione a [B.] »), sicché un ulteriore accesso agli atti non era necessario.

5. Udienza di triage pubblica e diritto di essere sentiti

Il ricorrente censura la violazione del suo diritto a un’udienza di triage pubblica. Il Tribunale federale…