Art. 69 CPP
Principi
1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.
2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.
3 Non sono pubbliche:
- a. la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;
- b. la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;
- c. la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello;
- d. la procedura del decreto d’accusa.
4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esclusione dei media dal dibattimento dinanzi al tribunale d'appello e dalla pronuncia della sentenza66 citazioni
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2Restrizione della cronaca giudiziaria di un pubblico dibattimento in materia penale17 citazioni
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3Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media12 citazioni
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4Pubblicità di un dibattimento nella procedura di reclamo4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Akteneinsichtnahme25 citazioni
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Sexuelle Nötigung; Strafzumessung; Öffentlichkeit der Verhandlung; Beweiswürdigung, Grundsatz der Unschuldsvermutung11 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.