Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha condannato X. nel 2008 per più atti sessuali con minori, costrizione sessuale, molestie sessuali e pornografia a una pena detentiva e ha ordinato una misura terapeutica stazionaria. Negli anni successivi, la misura è stata prorogata di tre anni ogni volta, l'ultima volta il 25 giugno 2014. Contro questa decisione, X. ha presentato ricorso, che il Tribunale federale ha accolto il 3 settembre 2015 e rinviato il caso al tribunale di primo grado per un nuovo esame.

Il Tribunale superiore ha quindi respinto la richiesta di X. di svolgere un'udienza orale e ha confermato il 22 dicembre 2016 la proroga della misura. Contro questo, X. ha presentato nuovamente ricorso penale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 CPP, le udienze davanti al tribunale di primo grado e al tribunale di appello, nonché la pubblicazione orale di sentenze e decisioni di questi tribunali, sono pubbliche. Sebbene l'art. 69 cpv. 3 lett. c CPP preveda che il procedimento di ricorso sia in linea di principio non pubblico, se svolto per iscritto.

Tuttavia, se il tribunale ordina un'udienza orale nel procedimento di ricorso ai sensi dell'art. 390 cpv. 5 CPP, questa deve essere svolta pubblicamente secondo le disposizioni sull'udienza principale di primo grado ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 CPP. Ciò risulta…