Art. 390 CPP
Procedura scritta
1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.
2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l’atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.
3 Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.
4 La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.
5 Ad istanza di parte o d’ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un’udienza.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive28 citazioni
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2Pubblicità di un dibattimento nella procedura di reclamo12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entschädigung und Genugtuung nach Verfahrenseinstellung32 citazioni
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19 citazioni15/01/2019 · 19 citazioni de
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15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.