Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale penale distrettuale di Sense il 18 marzo 2008 per violenza carnale, costrizione sessuale, atti sessuali ripetuti con minori, costrizione sessuale, promozione della prostituzione e guida in stato di incapacità a una pena detentiva di 3 ½ anni. La Corte d'appello penale del Cantone di Friburgo ha confermato la sentenza il 17 settembre 2009. Contro questa sentenza, [X.] ha presentato un ricorso in materia penale, che il Tribunale federale ha accolto il 13 dicembre 2010 e rinviato il caso al giudice inferiore per un nuovo esame.

Nel procedimento di rinvio, [X.] ha chiesto lo svolgimento di un'udienza pubblica. Tuttavia, la Corte d'appello penale del Cantone di Friburgo ha deciso di escludere il pubblico dal procedimento, senza effettuare una ponderazione degli interessi e senza motivare i motivi per farlo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'esclusione del pubblico dalle udienze giudiziarie rappresenta un'eccezione e può essere ammessa solo se lo richiedono interessi meritevoli di protezione di una persona coinvolta, in particolare della vittima. Il tribunale deve effettuare una ponderazione degli interessi tra gli interessi della vittima, dell'imputato, nonché del pubblico e della stampa, e motivare in modo proporzionato l'esclusione del…