Art. 70 CPP
Restrizioni e porte chiuse
1 Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse:
- a. se la sicurezza o l’ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono;
- b. in caso di forte affluenza.
2 Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del cpv. 1.
4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esclusione dei media dal dibattimento dinanzi al tribunale d'appello e dalla pronuncia della sentenza38 citazioni
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2Libertà dei media, cronica giudiziaria di un'udienza penale non pubblica21 citazioni
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3Restrizione della cronaca giudiziaria di un pubblico dibattimento in materia penale15 citazioni
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4Condizioni formali di validità e portata di una decisione che consente solo condizionatamente ai cronisti giudiziari di assistere ad udienze non pubbliche sotto comminatoria dell'art. 292 CP4 citazioni
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5Principio della pubblicità della giustizia, porte chiuse parziali, presenza di persone di fiducia3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sexuelle Nötigung; Strafzumessung; Öffentlichkeit der Verhandlung; Beweiswürdigung, Grundsatz der Unschuldsvermutung12 citazioni
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11 citazioni
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Strafverfahren; Ausschluss der Öffentlichkeit6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.