Fatti
Il 13 gennaio 2020, il Tribunale di polizia dell'arrondissement di Losanna ha assolto 12 imputati (A. a L.) dalle imputazioni di violazione di domicilio e di infrazioni alla legge vodese sulle contravvenzioni (LContr/VD).
Il Ministero pubblico vodese ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo LNA condanna degli imputati per le medesime infrazioni. I dibattimenti d'appello erano inizialmente previsti per il 22 e 24 settembre 2020 dinanzi alla Corte d'appello penale del Tribunale cantonale vodese.
Il 4 settembre 2020, l'avvocato degli imputati ha chiesto lo svolgimento di un'udienza pubblica, in via subordinata un rinvio. Con decisione del 8 settembre 2020, LNA corte cantonale ha mantenuto un audiencia a porte chiuse parziale, autorizzando unicamente LNA presenza di giornalisti accreditati in ragione del contesto sanitario legato alla pandemia di COVID-19. Tale decisione è stata confermata nel corso dei dibattimenti del 22 settembre 2020.
Con sentenza del 22 settembre 2020, LNA corte cantonale ha riformato LNA sentenza di primo grado e ha condannato gli imputati per violazione di domicilio, impedimento di un atto ufficiale (art. 286 CP) e contravvenzioni al regolamento generale di polizia di Losanna. Le pene inflitte variavano tra ammende e pene pecuniarie con condizionale.
I fatti accertati dalla corte cantonale sono i seguenti: il 22 novembre 2018, un gruppo di 20-30 persone, tra cui gli imputati, è penetrato nell'atrio di una filiale bancaria a Losanna per manifestare contro gli investimenti della banca nelle energie fossili. I manifestanti hanno dispiegato uno striscione e simulato una partita di tennis, bloccando parzialmente l'accesso agli sportelli. Malgrado l'intimazione ad abbandonare i locali, una parte dei manifestanti è rimasta e ha dovuto essere evacuata dalla polizia. Non sono state constatate aggressioni, ma l'accesso agli sportelli è stato disturbato.
Legge
1. Sulla legittimità dell'audizione a porte chiuse parziale e sulla pubblicità della giustizia
LNA Corte richiama che il principio della pubblicità dei dibattimenti, garantito dall'art. 69 CPP, dall'art. 6 CEDU e dall'art. 30 cpv. 3 Cost., non esige un'udienza pubblica in tutte le procedure. Lo svolgimento di dibattimenti pubblici dipende dalle circostanze della causa, segnatamente dalla gravità dei fatti e dalla necessità di garantire un processo equo. Nel caso di specie, le questioni controverse erano principalmente giuridiche e i fatti erano ammessi dagli imputati. LNA corte cantonale ha giustificato l'audizione a porte chiuse parziale con LNA necessità di proteggere LNA salute pubblica nel contesto della pandemia di COVID-19. Essa ha autorizzato LNA presenza di venti giornalisti, assicurando così una larga pubblicità dei dibattimenti. Il Tribunale federale ritiene che tale misura, fondata sull'art. 70 CPP, fosse proporzionata e non violasse il principio della pubblicità della giustizia. LNA sala utilizzata era LNA più grande disponibile nel cantone e le restrizioni sanitarie erano legittime.
2. Sulla presenza di persone di fiducia in udienza
Gli imputati hanno chiesto di essere accompagnati da venti persone di fiducia, ma LNA corte cantonale ha rifiutato in ragione delle misure sanitarie. L'art. 70 cpv. 2 CPP prevede che l'imputato possa essere accompagnato da al massimo tre persone di fiducia, ma tale diritto non è assoluto e può essere limitato in caso di conflitto con altri interessi, come LNA salute pubblica. LNA corte cantonale ha effettuato una ponderazione degli interessi e ha stimato che LNA presenza di persone aggiuntive avrebbe accresciuto il rischio di diffusione del virus. Il Tribunale federale considera che tale decisione fosse giustificata, tanto più che gli imputati erano assistiti da difensori e che i fatti loro contestati non erano di gravità eccezionale.
3. Sull'applicazione dello stato di necessità (art. 17 CP)
Gli imputati invocano l'art. 17 CP per giustificare i loro atti, sostenendo di aver agito per preservare l'ambiente da un pericolo climatico imminente. LNA Corte richiama che lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale e concreto, che minacci un bene giuridico individuale e non collettivo. Il pericolo deve essere imminente, ossia realizzarsi in un lasso di tempo molto breve, generalmente di poche ore. Nel caso di specie, gli imputati non hanno agito per scongiurare un pericolo immediato che minacciasse un bene giuridico specifico, ma per allertare l'opinione pubblica sul riscaldamento climatico. LNA loro azione non era necessaria per allontanare un pericolo imminente e non rispondeva al criterio della sussidiarietà assoluta. Inoltre, l'art. 17 CP mira unicamente alla protezione di beni giuridici individuali e non collettivi come l'ambiente. LNA Corte respinge pertanto l'applicazione di tale disposizione.
4. Sullo stato di necessità putativo e sui fatti giustificativi extralegali
Gli imputati sostengono di aver agito…