Fatti

In data 11 luglio 2019 il detenuto B. è stato trasferito dalla casa di reclusione (JVA) di U. in un altro istituto. L’agente penitenziario A. faceva parte di una squadra di sei collaboratori che hanno consegnato B. alla polizia cantonale di Argovia. Durante il trasporto, B. ha sputato su A. e ha assunto una posizione di combattimento, inducendo la squadra a reagire con la forza fisica. B. è stato quindi gettato a terra e gli è stata messa una maschera antigas. A. è stato accusato di aver sferrato due calci contro B., che si trovava a terra, nonché due pugni contro la sua testa e il viso – tra cui un colpo all’occhio destro e un altro dopo che B. era già immobile e incapace di resistere. Inoltre, si sostiene che abbia premuto un dito nell’occhio destro di B., provocandogli una contusione al bulbo oculare.

La Procura di Lenzburg-Aarau ha condannato A. con decreto penale del 10 settembre 2020 per abuso d’ufficio e lesioni personali semplici a una pena pecuniaria condizionale di 80 quote giornaliere da 210 CHF e a una multa di 4.200 CHF. Il Tribunale distrettuale di Lenzburg ha invece emesso una sentenza parzialmente assolutoria in data 13 luglio 2021: ha confermato la condanna per abuso d’ufficio (con riguardo ai due calci e al primo pugno), ma ha annullato le accuse di lesioni personali semplici e di abuso d’ufficio (in relazione al dito nell’occhio e al secondo pugno). L’Alta Corte del Canton Argovia ha confermato con sentenza del 13 settembre 2022 la condanna per abuso d’ufficio (inclusi tutti e quattro gli atti) e ha condannato A. al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale di 1.000 CHF a favore di B.

A. ha proposto ricorso penale al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della condanna e la rimessione della domanda civile alla via civile. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare se la Procura di Lenzburg-Aarau fosse legittimata a ottenere, mediante mezzi coercitivi processuali (invito alla consegna o sequestro), le riprese video della JVA di U. del 11 luglio 2019. Ha constatato che la JVA di U., in quanto autorità cantonale ai sensi dell’art. 44 CPP, è un soggetto tenuto a prestare assistenza giudiziaria nazionale. Le norme sull’assistenza giudiziaria nazionale (artt. 43 e segg. CPP) prevalgono, in qualità di leges speciales, sulle disposizioni in materia di sequestro e consegna. Pertanto, nei confronti dell’autorità interpellata non sono ammesse misure coercitive processuali. Un sequestro o un invito alla consegna sarebbero stati illegittimi, anche in caso di sospetto di pericolo di collusione o di conflitto di interessi.

La Procura avrebbe dovuto invece inoltrare una richiesta formale di assistenza giudiziaria alla JVA di U. In caso di rifiuto dell’autorità, avrebbe potuto adire il giudice competente ai sensi dell’art. 48 CPP per risolvere il conflitto. L’applicazione diretta di misure coercitive sarebbe incompatibile con il sistema dell’assistenza giudiziaria nazionale, poiché ciò metterebbe a repentaglio la certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Il Tribunale federale ha respinto l’opinione contraria sostenuta in dottrina, secondo cui i mezzi coercitivi processuali sarebbero ammissibili in caso di pericolo di collusione o qualora l’autorità interpellata sia il datore di lavoro della persona indagata.

Per quanto riguarda la utilizzabilità delle riprese video, il Tribunale ha confermato che, pur essendo state ottenute in violazione del…