Art. 194 CPP
Acquisizione di altri atti
1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l’imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti.
2 Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame.
3 I conflitti tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, dal Tribunale penale federale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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116 citazioni
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2Accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni11 citazioni
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3Assistenza giudiziaria nazionale, inammissibilità di mezzi coercitivi procedurali7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung.34 citazioni
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32 citazioni
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23 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.