Fatti

Il ricorrente, un avvocato indipendente, ha presentato il 8 maggio 2018 una denuncia penale contro una grande banca svizzera e i suoi dipendenti sconosciuti. Egli accusava la banca di aver oltrepassato i limiti delle indagini legittime in occasione delle verifiche relative alla sua riassunzione dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, sosteneva che la banca avesse spiato la sua sfera privata e segreta, utilizzato dispositivi tecnici e contattato persone del suo ambiente privato e professionale. Secondo la sua ricostruzione, tali azioni avrebbero indotto il ricorrente ad abbandonare l’attività di avvocato e a ricevere rifiuti da potenziali datori di lavoro.

La Procura di See/Oberland non ha avviato il procedimento con provvedimento del 24 gennaio 2019, poiché non sussistevano sufficienti indizi concreti di un reato. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, III. Sezione penale, che il 28 maggio 2019 ha respinto il ricorso con condanna alle spese. Il giudice di primo grado ha motivato la decisione sostenendo che le accuse avanzate dal ricorrente non erano sufficientemente fondate e che mancava un sufficiente indizio iniziale (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP).

Il ricorrente ha censurato, nel suo ricorso al Tribunale federale, in particolare il fatto che la Procura avesse acquisito atti relativi principalmente al suo stato di salute e alla sua condizione psichica prima dell’adozione del provvedimento di non procedibilità. Ha inoltre lamentato che le integrazioni da lui presentate in un secondo momento non fossero state prese in considerazione e che gli fosse stato negato il diritto di essere sentito. Ha chiesto l’annullamento della decisione di primo grado e la rimessione della causa alla Procura per l’apertura di un procedimento penale. Inoltre, ha richiesto la non pubblicazione della sentenza per preminenti interessi di riservatezza.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la legittimazione del ricorrente. Ha chiarito che un privato che si costituisce parte civile ha un interesse giuridicamente protetto a proporre ricorso solo se la decisione impugnata può incidere sulla valutazione delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltre, possono essere fatte valere violazioni formali del diritto che costituiscono una negazione formale della giustizia. Le censure di merito relative alla valutazione delle prove o alla motivazione sono invece inammissibili se la ricorrente non è legittimata nella causa (cfr. DTF 141 IV 1 cpv. 1.1; 138 IV 78 cpv. 1.3).

Successivamente, il Tribunale si è occupato della questione se la Procura avesse correttamente rifiutato l’apertura di un’indagine penale. Secondo l’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, la non procedibilità è giustificata se gli indizi concreti e rilevanti di un reato necessari per l’apertura di un’indagine penale mancano. L’indizio iniziale deve fondarsi su una base di fatto plausibile da cui emerga la concreta possibilità che sia stato commesso un reato (sentenza 6B_178/2017 del 25 ottobre 2017 cpv. 2.2.2). Le autorità di perseguimento penale dispongono al riguardo di un certo margine di discrezionalità, nel quale il Tribunale federale interviene solo con prudenza (cfr. DTF 143 IV 241 cpv. 2.3.3; 138 IV 86 cpv. 4.1).

Il ricorrente ha lamentato che la Procura avesse acquisito atti relativi principalmente al suo stato di salute e alla sua condizione psichica prima dell’adozione del provvedimento di non procedibilità. Il Tribunale federale ha precisato che il principio di indagine (art. 6 cpv. 1 CPP) obbliga le autorità penali ad acquisire atti di altri procedimenti se ciò è necessario per accertare il fatto. L’art. 194 cpv. 1 CPP specifica tale obbligo e consente alle autorità di prendere in considerazione tutti gli atti necessari per l’accertamento del fatto. Inoltre, l’art. 164 cpv. 2 CPP in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 2 CPP consente di accertare i precedenti e le condizioni personali di una persona, nella misura in cui ciò sia necessario per verificare la credibilità. Nel caso di specie ciò era necessario, poiché il fatto si basava essenzialmente sulle dichiarazioni del ricorrente e occorreva verificare la credibilità delle sue affermazioni.

Il ricorrente ha inoltre denunciato una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché non…