Art. 2 CPP
Amministrazione della giustizia penale
1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.
2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sospensione dei termini nel caso di decisioni incidentali e finali; legittimazione a ricorrere; principio di legalità e principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di decreti di abbandono265 citazioni
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2Misura terapeutica ambulatoriale e stazionaria; richiesta tendente alla pronuncia a posteriori di un internamento a causa della mancanza di prospettive di successo della misura terapeutica stazionaria e istanza di inter…21 citazioni
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3Principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione20 citazioni
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4Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni17 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung150 citazioni
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Nichtanhandnahme (Verleumdung usw.)44 citazioni
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Nichtanhandnahmeverfügung (BGer 6B_459/2016 vom 25.11.2016)44 citazioniBES.2015.77· 14/03/2016 · 44 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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