Art. 2 CPP

Amministrazione della giustizia penale

1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.
2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sospensione dei termini nel caso di decisioni incidentali e finali; legittimazione a ricorrere; principio di legalità e principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di decreti di abbandono
    · 03/07/2012 · 265 citazioni Riassunto
  2. 2
    Misura terapeutica ambulatoriale e stazionaria; richiesta tendente alla pronuncia a posteriori di un internamento a causa della mancanza di prospettive di successo della misura terapeutica stazionaria e istanza di inter…
    · 23/08/2021 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione
    · 08/10/2020 · 20 citazioni Riassunto
  4. 4
    Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni
    · 01/02/2016 · 17 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung
    · 19/07/2012 · 150 citazioni de
  • Nichtanhandnahme (Verleumdung usw.)
    · 20/12/2017 · 44 citazioni de Riassunto
  • Nichtanhandnahmeverfügung (BGer 6B_459/2016 vom 25.11.2016)
    BES.2015.77
    · 14/03/2016 · 44 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.