Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato denuncia penale il 23 giugno 2016 alla Procura della Repubblica di Zurigo-Limmat contro giornalisti non identificati della [B.] per diffamazione, in subordine per calunnia. Il ricorrente accusa l'autore sconosciuto di aver pubblicato il 20 giugno 2016 sul portale online [B.] la notizia "Contributo radiofonico viola il principio di obiettività" con il titolo "Ulteriori informazioni sull'argomento" con un articolo del 26 gennaio 2001 ("Nuovo procedimento penale contro [A.] ") e un articolo dell'8 dicembre 2001 ("Nove mesi di reclusione per l'attivista per i diritti degli animali [A.] "). La Procura della Repubblica ha archiviato il caso con decisione del 25 ottobre 2016. Il ricorso presentato da [A.] è stato respinto dal Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo il 27 marzo 2017.
Il ricorrente presenta ricorso in materia penale e chiede l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello e la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica per l'avvio di un'indagine penale.
Legge
Il Tribunale federale deve esaminare se l'autorità inferiore ha legittimamente negato al ricorrente la qualità di parte civile e se l'archiviazione del caso da parte della Procura della Repubblica era legittima. Il ricorrente si è costituito come parte civile nel procedimento cantonale e ha chiesto in via adesiva un risarcimento di Fr. 1'000.--. Sulla base dell'accusa di comportamento penalmente rilevante pubblicata sul portale online [B.] e in base alle allegazioni del ricorrente sulla gravità della violazione della personalità, si procede all'esame del ricorso.
L'autorità inferiore ha illegittimamente negato al ricorrente la qualità di parte civile, poiché il ricorrente ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. La lesione illegittima della personalità può dare luogo a un diritto a un risarcimento…