Fatti
Fatto e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente gestiva un’azienda agricola a [U.] (Canton Appenzello Esterno). Il 1° marzo 2013 l’Ufficio veterinario del Cantone presentò una denuncia penale per sospetto di plurimo maltrattamento di animali nonché per violazioni della legge sulla protezione degli animali (LPAn) e della legge epizootica (LFE). Il 5 marzo 2014 la Procura ha elevato l’imputazione per plurime violazioni della normativa sulla protezione degli animali e sulla salute animale, commesse tra agosto 2012 e maggio 2013.
Il Tribunale cantonale di Appenzello Esterno ha condannato il ricorrente l’8 ottobre 2015 per plurimo maltrattamento di animali (art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn), plurime violazioni della legge sulla protezione degli animali (art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn) e plurime violazioni della legge epizootica a una multa incondizionata di 210 tassi di pena di Fr. 85.-- nonché a una multa di Fr. 10'000.--. In seguito all’appello del ricorrente, il Tribunale superiore di Appenzello Esterno ha confermato la sentenza di primo grado il 5 dicembre 2017, per quanto non fosse ancora passata in giudicato.
Il ricorrente censura nella sua impugnazione in materia penale la violazione di diritti formali e materiali. Egli chiede l’annullamento della sentenza e una piena assoluzione o, in subordine, la rimessione alla precedente istanza per una nuova valutazione. La Procura ha rinunciato a presentare osservazioni.
Addebiti principali della precedente istanza:
- Plurimo maltrattamento di animali per trascuratezza di animali malati (ad es. pecora con pododermatite, vitello con polmonite),
- Violazioni delle prescrizioni di allevamento (ad es. insufficiente protezione dagli agenti atmosferici per pecore e capre, lettiera insufficiente, mancanza di possibilità di riparo per i cavalli),
- Violazioni delle prescrizioni di alimentazione (ad es. foraggio ammuffito o contaminato da corpi estranei),
- Violazioni degli obblighi di cura degli zoccoli,
- Violazioni degli obblighi di registrazione nell’ambito della banca dati sulla movimentazione degli animali (BDMA).
Legge
1. Eccezioni formali: utilizzabilità dei rapporti di controllo e diritto di essere sentiti
Il ricorrente ha eccepito che i controlli aziendali non annunciati del 11 febbraio, 6 marzo e 14 maggio 2013 erano stati effettuati senza provvedimento scritto e che, pertanto, le relative prove erano inutilizzabili. Il Tribunale federale ha rilevato che i controlli nelle aziende agricole da parte degli organi cantonali specialistici sono previsti dalla legge (ad es. art. 32 LPAn, art. 210 cpv. 1 in combinato disposto con art. 213 cpv. 1 OPAn). La legge non prevede un obbligo di provvedimento scritto prima di tali controlli. L’art. 241 CPP (perquisizioni) non è applicabile in via analogica. L’eccezione è stata respinta in quanto sono state violate norme di ordine, non norme di validità o metodi di assunzione delle prove vietati (art. 141 cpv. 3 CPP).
Inoltre, il ricorrente ha contestato la concessione tardiva del diritto di essere sentiti nel procedimento amministrativo. Il Tribunale federale ha chiarito che una violazione del diritto di essere sentiti nel procedimento amministrativo avrebbe dovuto essere eccepita. Una tale eccezione non è più ammissibile nel procedimento penale.
2. Eccezioni materiali: accertamento del fatto e valutazione delle prove
Il ricorrente ha contestato che la precedente istanza non avesse correttamente incaricato un perito e si fosse basata sulle valutazioni del veterinario cantonale, che era stato già coinvolto nel procedimento amministrativo. Il Tribunale federale ha confermato che il giudice penale deve accertare autonomamente il fatto (principio in dubio pro reo). Il veterinario cantonale può essere sentito come testimone esperto, ma non come perito ai sensi degli art. 182 ss. CPP. I rapporti di controllo dell’Ufficio veterinario sono utilizzabili qualora si limitino a constatare fatti percepiti e non contengano già valutazioni. La precedente istanza ha tuttavia utilizzato i rapporti come mezzo di prova senza sottoporre a critica le valutazioni in essi contenute. Ciò ha portato all’annullamento delle condanne per maltrattamento di animali nei confronti dei capretti (E. 7.3.2) e per la mancanza di lettiera asciutta per le capre (E. 7.6.2), poiché in tali casi la prova non era sufficiente.
Per la valutazione di concetti giuridici indeterminati (ad es. lettiera sufficientemente asciutta, art. 34 cpv. 1 OPAn) la precedente istanza non era tenuta a incaricare un perito. L’interpretazione di tali concetti spetta al giudice (principio iura novit curia). La precedente istanza ha tuttavia tratto conclusioni in parte arbitrarie nella valutazione della documentazione fotografica e dei rapporti di controllo, in particolare nella valutazione dello stato di sporcizia degli animali e della qualità della lettiera.
3. Singole condanne: maltrattamento di animali e allevamento
La condanna per maltrattamento di animali nei confronti dei capretti è stata annullata poiché la precedente istanza non aveva sufficientemente dimostrato che gli animali soffrissero di stress da freddo o che la loro dignità fosse stata violata. La documentazione fotografica e le dichiarazioni…