Fatti
Il ricorrente [X.] è stato dichiarato colpevole dal Tribunale distrettuale di Zurigo il 23 settembre 2015 per guida in stato di incapacità e condannato a una multa di CHF 100.-. Egli ha presentato appello contro questa sentenza. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato il 22 marzo 2016 la sentenza del Tribunale distrettuale. [X.] ha successivamente presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l'assoluzione. Egli ha sostenuto che il prelievo di sangue non era stato ordinato legalmente, in quanto era stato disposto dalla polizia e non dalla Procura.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 198 cpv. 1 lett. a CPP, solo la Procura è competente per ordinare il prelievo coattivo di sangue. Tale ordinanza può essere inizialmente impartita oralmente, quindi per telefono, dal Procuratore di turno ai sensi dell'art. 241 cpv. 1 CPP. Tuttavia, dagli atti è emerso che il prelievo di sangue era stato in realtà ordinato dalla…