Fatti

La persona ricorrente, una cittadina brasiliana, è stata fermata dalla Polizia cantonale di Zurigo il 28 gennaio 2011 alle ore 07:15 in un locale denominato "Kontaktbar", situato nel quartiere a luci rosse della città di Zurigo. Non era in possesso di documenti di identità e non disponeva di alcun documento. La polizia l’ha condotta al posto di polizia, dove, durante una perquisizione dei suoi effetti personali, sono stati rinvenuti un iPhone e "indirizzi evidenti di clienti". Questi dati lasciavano supporre che la ricorrente vivesse in Svizzera senza un valido permesso di soggiorno e che esercitasse l’attività di prostituta senza autorizzazione. La polizia ha quindi contattato un testimone, il quale ha confermato di aver avuto rapporti sessuali con la ricorrente dietro pagamento di denaro.

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato la ricorrente il 7 marzo 2011 per soggiorno illegale e attività lucrativa non autorizzata ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b e c LStr. L’Obergericht del Cantone di Zurigo ha confermato la sentenza il 9 marzo 2012, comminando una pena detentiva di 45 giorni, interamente scontata con la custodia cautelare già subita. La ricorrente ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale, denunciando la violazione delle norme procedurali, in particolare l’utilizzabilità delle prove ottenute tramite la perquisizione dello smartphone.

Legge

1. Legittimità del fermo di polizia e controllo degli effetti personali Il Tribunale federale conferma che il fermo di polizia ai sensi dell’art. 215 CPP serve all’accertamento dell’identità e alla verifica di un possibile nesso con il reato. Il controllo degli effetti personali portati con sé (ivi compreso lo smartphone) è consentito solo nella misura necessaria al raggiungimento di tali obiettivi. Tuttavia, la perquisizione dello smartphone ha superato lo scopo del fermo, poiché non si è limitata alla presentazione di oggetti, ma ha comportato l’esame dei dati memorizzati. Una simile perquisizione di registrazioni richiede in linea di principio un mandato di perquisizione della procura ai sensi dell’art. 246 CPP.

2. Pericolo di perdita delle prove e azione autonoma della polizia Il Tribunale federale valuta se sussistessero i presupposti per un’azione autonoma della polizia ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPP (pericolo di perdita delle prove). Lo esclude, poiché non vi era un concreto pericolo di perdita delle prove. I dati di indirizzo memorizzati nello smartphone non erano a rischio di manipolazione. Inoltre, in quel momento la procura era raggiungibile, sicché sarebbe stato possibile un provvedimento successivo. Pertanto, la perquisizione dello smartphone non era giustificata dal pericolo di perdita delle prove.

3. Qualificazione della norma violata come disposizione ordinatoria Il Tribunale federale considera l’omessa richiesta di un mandato di perquisizione della procura come violazione di una disposizione ordinatoria ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 CPP. Rilevante è la finalità protettiva della norma violata: poiché la perquisizione dello smartphone non era…