Art. 215 CPP
Fermo di polizia
1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di:
- a. accertarne l’identità;
- b. interrogarla brevemente;
- c. chiarire se ha commesso un reato;
- d. chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati.
2 La polizia può obbligare la persona fermata a:
- a. declinare le proprie generalità;
- b. esibire i documenti d’identità;
- c. esibire oggetti che reca con sé;
- d. aprire contenitori o veicoli.
3 La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.
4 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fermo di polizia; perquisizione di carte e registrazioni; azione autonoma della polizia in caso di pericolo nel ritardo; utilizzabilità; reperto casuale; art. 215, 241 cpv. 3, art. 243 e 141 cpv. 3 CPP41 citazioni
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2Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Willkür, Prinzip "nemo tenetur" etc. (Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen)20 citazioni
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Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz; Beweisverwertbarkeit14 citazioni
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.