Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente [A.] , rappresentato dall’avvocata Laura Aeberli, ha proposto ricorso penale avverso la sentenza della II^ Sezione penale del Tribunale superiore del Cantone Zurigo del 23 settembre 2022 (SB220115-O/U/nm). Il Tribunale superiore aveva condannato il ricorrente, per più violazioni dell’obbligo di residenza ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 74 cpv. 1 e 2 LStrI nonché per soggiorno illegale ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStrI, a una pena detentiva condizionale di 50 giorni, con accredito di 2 giorni di custodia già scontati.

Fatto:

Il 16 marzo 2021 alle ore 15:10 circa, il ricorrente è stato controllato e quindi arrestato dalla Polizia cantonale zurighese presso la stazione [B.] . Durante il controllo, egli ha acconsentito alla visualizzazione del proprio telefono cellulare. Sul dispositivo sono stati rinvenuti scatti fotografici risalenti ai mesi di gennaio e marzo 2021 che lo ritraevano al di fuori del distretto [U.] , nonostante il Servizio della migrazione del Cantone Zurigo gli avesse imposto, con provvedimento del 18 dicembre 2020, il divieto di allontanarsi da tale zona. Inoltre, messaggi WhatsApp contenevano indicazioni secondo cui il ricorrente si era recato nei luoghi [V.] e [W.] . Il ricorrente ha contestato le accuse e ha eccepito l’illegittimità del controllo personale nonché della perquisizione del telefono cellulare. Con il ricorso ha chiesto l’assoluzione, l’annullamento della sentenza del Tribunale superiore nonché la liquidazione di un’indennità di Fr. 400.-- oltre agli interessi.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso e parametro di valutazione:

Il Tribunale federale verifica la fondatezza del ricorso. L’accertamento del fatto e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito possono essere censurati solo se palesemente errati o se fondati su una violazione del diritto e il vizio risulti decisivo per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). Si configura un accertamento del fatto arbitrario qualora la decisione sia del tutto insostenibile o in palese contrasto con la situazione di fatto. La motivazione del ricorso deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, segnatamente in caso di violazioni di diritti fondamentali o di censure di arbitrarietà (art. 106 cpv. 2 LTF).

2. Legittimità del controllo personale ai sensi dell’art. 215 CPP:

Il controllo personale ai sensi dell’art. 215 CPP non richiede un concreto sospetto di reato, bensì un sospetto vago, che, valutato oggettivamente, renda possibile un nesso tra la persona e un reato. Il giudice di merito ha rilevato che il ricorrente aveva tenuto un comportamento sospetto, recandosi di corsa alla stazione – un luogo in cui si temono infrazioni alla LStrI. Inoltre, aveva agito in modo «cospiratorio», circostanza che la polizia ha considerato sufficiente per procedere al controllo. Il Tribunale federale ha confermato che il controllo non è avvenuto senza motivo e che è stato proporzionato. Non è opportuno applicare un criterio eccessivamente formalistico alla motivazione del controllo, poiché ciò renderebbe inutilmente difficoltosa l’attività di polizia.

3. Legittimità della perquisizione del telefono cellulare e utilizzabilità delle prove:

La perquisizione del telefono cellulare è avvenuta previa acquisizione del consenso del ricorrente. Il giudice di merito ha ravvisato in ciò un sufficiente sospetto di violazione dell’obbligo di residenza, poiché il ricorrente aveva tenuto un comportamento sospetto e sussisteva il pericolo che potesse cancellare elementi di prova («pericolo di ritardo» ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPP). Il Tribunale federale ha confermato che la perquisizione è stata proporzionata e si è limitata alla visualizzazione di fotografie e messaggi WhatsApp. Il consenso del ricorrente è stato ottenuto in una lingua a…