Fatti

Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo con decreto penale del 16 marzo 2015 a una multa di Fr. 150.-- per mancata osservanza di un ordine di polizia ai sensi dell'art. 4 in combinato disposto con l'art. 26 del Regolamento di polizia generale della città di Zurigo (APV). X. ha presentato opposizione, a seguito della quale il Tribunale distrettuale di Zurigo lo ha ritenuto colpevole di mancata osservanza di un ordine di polizia e lo ha condannato a una multa di Fr. 100.--. Contro questa sentenza X. ha presentato appello al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha respinto l'appello confermando la condanna e la multa di Fr. 100.--.

X. ha ora presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e l'assoluzione dall'addebito di mancata osservanza di ordini di polizia. In subordine, chiede il rinvio della causa al Tribunale superiore per l'accertamento dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui è ammissibile. Ritiene che l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente non sia arbitrario e non ravvisa alcuna violazione del principio di legalità o del principio "nemo tenetur". Secondo il Tribunale federale, non vi è nemmeno alcuna violazione di diritti fondamentali come la libertà di movimento, il diritto all'autodeterminazione informativa o il diritto alla sfera privata.

Il Tribunale federale afferma che per un controllo di persona ai sensi del § 21 della Legge di polizia del…