Fatti
Parti: Federazione delle organizzazioni per la protezione degli animali del Canton Berna (ricorrente), Procura generale del Canton Berna e X. (opponenti)
Tribunale: Tribunale federale, Sezione penale
Data: 14 giugno 2018
Fatti:
Con ordinanza del 12 luglio 2016, la Procura regionale dell'Emmental-Oberaargau ha archiviato il procedimento penale contro X. per violazione della legge sulla protezione degli animali. La Federazione delle organizzazioni per la protezione degli animali del Canton Berna ha presentato ricorso contro l'ordinanza di archiviazione, ritenendola illegittima. Il Tribunale superiore del Canton Berna non ha ammesso il ricorso, dopodiché la Federazione delle organizzazioni per la protezione degli animali del Canton Berna ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 46 cpv. 3 e art. 47 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 104 cpv. 2 CPP. Sostiene che i privati, nella loro funzione di autorità, possono essere investiti della qualità di parte nel procedimento penale, indipendentemente dal fatto che siano organizzati in diritto pubblico o privato. La precedente istanza sostiene che solo le autorità in senso stretto possono essere titolari di diritti di parte e che le organizzazioni private non rientrano nella nozione di autorità.
Il Tribunale federale precisa che il concetto di autorità ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 CPP va inteso in senso ristretto. È decisivo che all'organizzazione sia stato affidato un compito di diritto pubblico, che le siano attribuiti poteri pubblici, che la sua gestione e contabilità siano sottoposte a controllo statale e che la sua attività sia retribuita dallo…