Art. 47 Cost.
Autonomia dei Cantoni
1 La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.
2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta sul capitale delle associazioni; divieto della doppia imposizione intercantonale; ripartizione di immobili da reddito e immobili commerciali nell'imposta sul capitale e in quella sulla sostanza3 citazioni
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2Autorità cantonale competente secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT2 citazioni
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3Ordinanza COVID-19 del Canton Berna del 4 novembre 2020; limitazione del n. di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone; base legale; proporzionalità1 citazioni
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4Regolamento Covid-19 del Cantone Uri del 26 marzo 2021; limitazione a 300 persone del n. dei partecipanti a manifestazioni politiche o della società civile; base legale; proporzionalità; libertà di voto1 citazioni
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5Monopolio cantonale degli avvocati in materia di giurisdizione di diritto pubblico e amministrativo0 citazioni
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6Principio della parità di trattamento; principio di legalità; divieto di trattamento discriminatorio; ripartizione fiscale intercantonale; stima dei fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kantons- und Gemeindesteuern 2001 - 20053 citazioni
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3 citazioni14/08/2002 · 3 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WNO.2023.21 citazioniWNO.2023.2· 22/05/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.