Fatti

Parti e gradi di giudizio: I coniugi A.A. e B.A. (ricorrenti) hanno impugnato la valutazione del patrimonio dei loro immobili situati nel Canton Turgovia effettuata dall’Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo per il periodo fiscale 2020. Il Tribunale delle imposte di Zurigo ha accolto parzialmente il loro ricorso, mentre il Tribunale amministrativo di Zurigo ha ripristinato la decisione di opposizione dell’Ufficio delle imposte. Contro tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Fatto: I ricorrenti sono proprietari di diversi immobili nel Canton Zurigo nonché, per 1/3, di diversi immobili situati nel Canton Turgovia, in parte dati in locazione e utilizzati per attività agricole o forestali. Per il periodo fiscale 2020 sono stati tassati nel Canton Zurigo con un patrimonio imponibile di fr. 3'290'000.-, nel quale gli immobili turgoviesi non sono stati considerati al valore di reddito dichiarato di fr. 14'733.-, bensì al valore di mercato di fr. 856'265.- (dopo differenza di ripartizione: fr. 893'494.-). I ricorrenti hanno contestato tale valutazione e richiesto la valutazione al valore di reddito.

Legge

Valutazione uniforme come necessità costituzionale: Il Tribunale federale sottolinea che per la ripartizione inter-cantonale delle imposte è necessaria una valutazione uniforme dei valori patrimoniali al fine di poter dedurre integralmente debiti e interessi passivi e garantire così la tassazione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Tale esigenza richiede un criterio di valutazione uniforme, garantito dai fattori di ripartizione della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) (consid. 4.1, 6.1-6.4).

Rilevanza della qualificazione del cantone di ubicazione dell’immobile: Poiché la proprietà immobiliare è soggetta in linea di principio alla sovranità fiscale del cantone di ubicazione (domicilio fiscale speciale), ai fini della qualificazione di un immobile come agricolo o forestale e quindi della sua valutazione al valore di reddito, occorre fare riferimento alla qualificazione del cantone di ubicazione. Il Canton Zurigo non può qualificare diversamente gli immobili turgoviesi, poiché ciò lederebbe la sovranità cantonale del Turgovia e comporterebbe una doppia imposizione (consid. 5.4, 6.5).

Proporzionalità e bilanciamento costituzionale: Il divieto di svantaggio (art. 127 cpv. 3 Cost.) cede di fronte al principio di evitare la doppia imposizione inter-cantonale e alla tassazione secondo la capacità economica. Una disparità di trattamento è oggettivamente giustificata, poiché i ricorrenti, a differenza dei contribuenti con immobili situati nello stesso…