Art. 127 Cost.
Principi dell’imposizione fiscale
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assunzione delle spese per misure di protezione acustica lungo l'autostrada A2; principio di causalità; qualificazione, secondo il diritto fiscale, della partecipazione alle spese176 citazioni
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2Doppia imposizione intercantonale; perenzione del diritto di tassare (termine); domicilio fiscale; funzione dirigente176 citazioni
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3Fattura di un gestore di rete a un consumatore finale per la fornitura di elettricità in ambito di servizio universale ai senso dell'art. 6 cpv. 1 LAEl: addossamento di costi che non fanno parte di quelli disciplinati d…171 citazioni
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4Esaurimento del corso delle istanze cantonali nei ricorsi in materia di doppia imposizione139 citazioni
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5Doppia imposizione intercantonale; commerciante d'immobili; compensazione di una perdita commerciale con utili immobiliari120 citazioni
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6Costituzionalità delle tariffe fiscali degressive del Cantone di Obvaldo; questioni di ammissibilità; conseguenze dell'incostituzionalità accertata120 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Tourismusabgabe (vorfrageweise Normenkontrolle)53 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern, Steuerperioden 2004-200851 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.