Fatti
Negli anni fiscali 2003, 2004 e 2005, A.X. e B.X. sono stati tassati sia dal Cantone di Basilea Città che dal Cantone di Soletta per i redditi derivanti dall'attività autonoma della scuola guida X.A. Il 10 luglio 2007, A.X. e B.X. hanno presentato un ricorso al Tribunale federale per violazione del divieto di doppia imposizione ai sensi dell'art. 127 cpv. 3 Cost. Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso.Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto se il ricorso debba essere trattato come ricorso di diritto pubblico o come ricorso in materia di diritto pubblico. Per gli anni fiscali 2003 e 2004, il ricorso di diritto pubblico è il rimedio giuridico pertinente, poiché le relative decisioni di tassazione sono state emesse prima dell'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale il 1° gennaio 2007. Tuttavia, il ricorso è stato presentato in ritardo, ovvero più di 30 giorni dopo la notifica delle tassazioni, motivo per cui non vi si entra nel merito.
Per l'anno fiscale 2005, il ricorso in materia di diritto pubblico è il rimedio giuridico pertinente, poiché le relative decisioni di tassazione sono state emesse dopo il 1° gennaio 2007. Tuttavia, la Legge sul Tribunale federale prevede che il ricorso in materia di diritto pubblico sia ammissibile solo contro decisioni cantonali di ultima istanza. Poiché le tassazioni impugnate sono decisioni di prima istanza, il Tribunale federale non entra nemmeno in questo caso nel merito.
Sebbene la disciplina dei rimedi giuridici della Legge…