Fatti
I coniugi A. hanno tre figli e abitano R. nel cantone di Vaud dal 1989. A.A. ha lavorato a S. come direttore generale dell'assicurazione C. dal 1995 al 1999, poi è stato nominato direttore della filiale svizzera di D. a T. nel 1999. Ha anche occupato altre funzioni dirigenziali all'interno del gruppo D.
I coniugi A. sono stati tassati dal cantone di Vaud per i periodi fiscali 1999/2000 e 2001/2002. Il cantone di Zurigo ha anche richiesto imposte per gli stessi periodi, basandosi sulla funzione dirigenziale esercitata da A.A. a T.
I coniugi A. hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro i cantoni di Zurigo e Vaud, chiedendo l'annullamento della decisione di assoggettamento del cantone di Zurigo e la restituzione delle imposte pagate.
Legge
2. Divieto di doppia imposizione
Il Tribunale federale ha ricordato che il divieto di doppia imposizione intercantonale si oppone a che un contribuente sia soggetto a imposte analoghe da due o più cantoni sullo stesso oggetto durante lo stesso periodo.
3. Perenzione del diritto di tassazione
Il Tribunale federale ha esaminato la questione della perenzione del diritto di tassazione e ha deciso che, nel sistema di tassazione postnumerando annuale, i cantoni devono far valere la loro pretesa nell'anno che segue il periodo di tassazione, pena la decadenza.
4. Domicilio fiscale
Il Tribunale federale ha ricordato che il domicilio fiscale di una persona è in principio il luogo dove essa risiede con l'intenzione di stabilirvisi definitivamente, o il luogo dove si trova il centro dei suoi…