Art. 23 CC

1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 1 Abs. 3 ELG : Interkantonale Zuständigkeit für die Festsetzung und Ausrichtung von Ergänzungsleistungen
    · 30/08/2001 · 240 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 23 cpv. 1 e art. 26 CC: Domicilio di un beneficiario di prestazioni complementari che soggiorna in un istituto
    · 19/06/2007 · 236 citazioni Riassunto
  3. 3
    Domicilio fiscale di un dipendente non sposato
    · 17/11/1998 · 190 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 7 cpv. 1 OAMal: Inizio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
    · 12/01/1999 · 164 citazioni Riassunto
  5. 5
    Foro d'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); determinazione del domicilio giusta i criteri degli art. 23 cpv. 1 CC e 20 LDIP
    · 18/02/1999 · 143 citazioni Riassunto
  6. 6
    Foro dell'azione di divorzio (art. 144 CC)
    · 25/03/1971 · 117 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Steuerhoheit (ab 2007) / Doppelbesteuerung
    · 06/12/2010 · 52 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo)
    · 09/08/2018 · 33 citazioni de
  • 17/08/2012 · 33 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.