Art. 23 CC
1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 1 Abs. 3 ELG : Interkantonale Zuständigkeit für die Festsetzung und Ausrichtung von Ergänzungsleistungen240 citazioni
-
2Art. 23 cpv. 1 e art. 26 CC: Domicilio di un beneficiario di prestazioni complementari che soggiorna in un istituto236 citazioni
-
3Domicilio fiscale di un dipendente non sposato190 citazioni
-
4Art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 7 cpv. 1 OAMal: Inizio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie164 citazioni
-
5Foro d'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); determinazione del domicilio giusta i criteri degli art. 23 cpv. 1 CC e 20 LDIP143 citazioni
-
6Foro dell'azione di divorzio (art. 144 CC)117 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Steuerhoheit (ab 2007) / Doppelbesteuerung52 citazioni
-
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo)33 citazioni
-
33 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.