Fatti
Il sig. [S.], nato nel 1955 e affetto da sclerosi multipla, si è rivolto nel settembre 2004 alla filiale comunale [Y.] dell'Istituto di assicurazione sociale del Cantone di Argovia per richiedere le prestazioni complementari alla rendita d'invalidità. L'Istituto di assicurazione sociale ha rilevato che la richiesta doveva essere presentata nel Cantone di Zurigo, in quanto [S.] aveva acquisito il domicilio civile nella città di X. con il suo ingresso in una casa di cura. La città di X. ha presentato opposizione contro questa decisione, respinta dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia. Successivamente, la città di X. ha presentato ricorso di diritto amministrativo, chiedendo che [S.] mantenesse il domicilio a [Y.] e che quindi l'Istituto di assicurazione sociale del Cantone di Argovia fosse competente per la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari.Legge
Il Tribunale federale ha considerato che il domicilio determinante nell'ambito del diritto delle PC secondo l'art. 13 cpv. 1 LPGA in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 LPC deve essere stabilito in base agli artt. 23-26 CC. Sono decisivi il soggiorno con l'intenzione di rimanervi stabilmente e il centro degli interessi vitali. Nel…